
RLS: Formazione Base, Aggiornamento annuale ed e-learning
23 Maggio 2017
COME DEVE ESSERE LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)?
L’RLS in ambito salute e sicurezza sul lavoro, deve effettuare una formazione particolare che riguarderà soprattutto i rischi specifici presenti nei luoghi dove svolgerà il proprio incarico. La formazione non dovrà riguardare solo il controllo di rischi specifici presenti in azienda ma dovrà anche andare a sviluppare competenze specifiche sulla prevenzione di rischi potenziali. Dovrà quindi essere rinnovata ogni anno per consentire all’RLS di essere aggiornato rispetto all’andamento dei rischi aziendale all’eventuale nascita di nuovi rischi.
MODALITÀ, DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Le modalità della formazione del RLS vengono stabilite dai vari contratti collettivi nazionali.
I contenuti minimi che la formazione richiede, come stabilito dal D.lgs. 81/2008, sono:
- Principi giuridici comunitari e nazionali;
- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Principali oggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- Nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali per il corso base, parte sui rischi specifici dell’azienda e le conseguenti misure preventive e protettive attuate e/o da attuare.
L’RLS dovrà aggiornare la propria formazione annualmente, con un corso di 4 ore per le attività che occupano fino a 50 lavoratori, 8 ore per quelle che ne hanno di più.
FORMAZIONE RLS: LA NOVITÀ!!!
Con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è stata regolamentata e gestita, tra le altre, la formazione in modalità e-learning.
Per quanto riguarda la formazione degli RLS, è consentita in modalità e-learning solo se espressamente indicato all’interno della contrattazione collettiva nazionale.
I NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
Al momento di emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 i contratti collettivi nazionali in vigore, ovviamente, non presentavano riferimenti alla nuova legge. Con il loro rinnovo però, verranno introdotti riferimenti per regolamentare la possibilità di seguire la formazione in modalità e-learning.
Un esempio lo abbiamo con il CCNL per Dipendenti dei settori del commercio, in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Nel contratto c’è infatti un chiaro riferimento per gestire la formazione degli RLS nel quale viene indicato che “tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la ‘formazione base’ per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning”.
Viene inoltre indicato che la formazione “dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici”.
Il soggetto formatore dovrà quindi avere i requisiti per farlo, dovrà essere in grado di gestire la formazione in modalità e-learning, dovrà avere persone con competenze sufficienti a gestire la didattica del corso, dovrà garantireall’utente la possibilità di interfacciarsi con lui.
Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione degli apprendimenti che, nel caso preso in oggetto, “individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del RLS”.
Prepariamoci dunque ad accogliere i nuovi CCNL con specifiche sulle modalità formative utilizzabili.
[Fonti: puntosicuro.it, Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, CCNL Commercio]