
Aggiornamenti 81/08: obblighi di Datore di Lavoro e Medico Competente
10 Luglio 2023
In questo articolo si illustrano ed evidenziano gli importanti aggiornamenti e modifiche al D.lgs 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, con la pubblicazione del Decreto Legge 4/5/2023, entrato in vigore già il 5/5/2023, con cui il Governo ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro , il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

Figura 1 – Immagine soggetta a copyright
Indice
Nuovi obblighi per il Medico Competente
Nuovi obblighi per il Datore di Lavoro
Cosa prevede il Decreto?
La sicurezza sul luogo di lavoro è un argomento sempre di fondamentale importanza, soprattutto al giorno d’oggi. Soltanto nel primo trimestre del 2023 sono state segnalate all’INAIL circa 145mila denunce di infortuni, 196 di queste purtroppo con esito mortale.
Questo ha comportato, da parte del Governo, la necessità di dover implementare le azioni atte a ridurre il rischio di incidenti o infortuni sul lavoro.
Il decreto 81 sin dalla sua entrata in vigore ha sempre sottolineato l’importanza e il ruolo imprescindibile del Medico Competente. Di fatti la problematica è affrontata negli articoli 2, 18, 25, 28 e 29.
L’articolo 2 è quello con il quale, al comma 1 lettera h), è stato definito il medico competente quale persona che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, è chiamato a collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso non solo per effettuare la sorveglianza sanitaria ma anche per svolgere tutti gli altri compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 medesimo gli ha assegnato con l’art. 25. È in tale ultimo articolo, infatti, contenente appunto gli obblighi del medico competente, i quali sono anche penalmente sanzionati, che è stato indicato, al comma 1 lettera a), quello che è il primo obbligo che il legislatore ha voluto imporre allo stesso e cioè quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, aggiungendo la precisazione “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”.
Con il Decreto del 4 Maggio 2023 n.48, entrato in vigore il 5 Maggio, sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico 81/2008 per quanto riguarda:
- L’istituzione di misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
- L’attuazione di interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sui luoghi di lavoro.
Lo scopo del Decreto è quello di rafforzare l’azione del Governo per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo in prima persona le figure coinvolte e implementando quanto già presente nel Testo Unico.
In particolar modo, con questo Decreto vengono apportate delle modifiche riguardanti gli obblighi sia del Datore di Lavoro che del Medico Competente.
Di seguito si riportano gli aggiornamenti del nuovo decreto:
- ART. 18, comma 1, lettera a): le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto
legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 – Nuovo Comma 3,2 Valutazioni dei rischi
in ambito scolastico;
ART. 21, comma 1, lettera a): «titolo III» Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi-
viene aggiunto nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; - ART. 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita e-bis: in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione
del giudizio di idoneità;
dopo la lettera n) è stato aggiunto n-bis: in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli
obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato; - ART. 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la lettere b-bis il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di
formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa; - ART. 71, il comma 12 è sostituito da: I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
competente; - ART. 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito da: Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del
noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio,
o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati
conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo; - ART. 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto: 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento
specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro; - ART. 87, comma 2 (aggiunto richiamo all’art 73) Sanzioni a carico del Datore di Lavoro, del dirigente, del noleggiatore e
del concedente in uso; - ART. 98, comma 1 lettera B – Lauree abilitanti la professione di Coordinatore per la progettazione in cantiere
Aggiunta Laurea in Tecnica della Prevenzione.
Art. 14 –Modifiche del Testo unico di Sicurezza:
- obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
Si riporta di seguito l’art. 18 di cui al decreto 81 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;
Modificando l’art. 18, comma 1, lett. a), si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal Dlgs 81/2008, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 … È una modifica d’impatto notevole perché, estende l’obbligo di nomina del medico competente a ipotesi non più tassativamente previste dalla legge ma rimesse alla valutazione del datore di lavoro. … È evidente che l’intento del legislatore è quello di estendere la sorveglianza sanitaria (ai rischi cd non normati). Pensiamo per esempio ai lavori soggetti a turnazioni, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli, lavoratori part time ecc. Per cui, nel Disegno di legge delega sul lavoro che il Governo ha in animo di presentare alle Camere, è presente – a superamento della criticità qui rilevata – una disposizione che modifica l’art. 41 del Dlgs 81/2008, prevedendo che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria laddove prevista dal documento di valutazione dei rischi.
La questione riguarda tanto le aziende che non hanno nominato il medico competente perché non presentano rischi nominati in base ai quali era obbligatoria la nomina del medico competente, ma anche quelle che già hanno nominato il medico competente, e col quale si dovrà valutare l’esistenza di rischi per i quali sia opportuno e necessario istituire la sorveglianza sanitaria, ed in tal senso la Cassazione Penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.
Nuovi obblighi per il Medico Competente
Per quanto riguarda il Medico Competente, sono stati introdotti nello specifico due nuovi obblighi.
Il primo riguarda quanto illustrato nell’art. 14 del Decreto, che indica come il Medico Competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro e deve tenere in considerazione il suo contenuto al fine della formulazione del giudizio d’idoneità.
Viene inoltre indicato che, in caso di gravi impedimenti, il Medico Competente è tenuto a comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto a cui poter fare riferimento per il regolare adempimento degli obblighi di legge.
Oltre che per il Medico Competente, il Decreto-Legge 4 Maggio 2023 n.48, evidenzia alcune modifiche anche per i Datori di Lavoro.
Nuovi obblighi per il Datore di Lavoro
Con il nuovo Decreto, infatti, il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente sia nei casi previsti dall’art. 41 del D.lgs 81/2008, sia quando lo richiede la valutazione dei rischi. La modifica sostanziale alla nuova lettera a) dell’art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione – suggerita in particolare dal dettato testuale dell’art.41 comma 1 lettera a) – che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”. È bensì vero che l’art. 41 rimane invariato; ma il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l’apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.”.
Quindi, in definitiva, mentre prima la sorveglianza sanitaria attuata dal MC era obbligatoria esclusivamente per i casi previsti dell’art. 41, con il nuovo Decreto la sorveglianza sanitaria sarà obbligatoria anche se lo ritengono necessario l’RSPP e il Medico Competente durante la valutazione dei rischi iniziale.
L’estensione di questo obbligo permette al Medico Competente una miglior valutazione dello stato di salute dei dipendenti, in presenza soprattutto di situazioni non normate e che quindi ancora di più permettono in maniera inderogabile di migliorare le condizioni di salute e sicurezza del lavoratore.
Un ulteriore modifica riguarda l’art. 73 del D.lgs. 81/2008 che viene integrato dal Decreto del 4 maggio n.48, specificando come il Datore di lavoro che faccia uso di attrezzature che richiedano conoscenze particolari, debba provvedere alla propria formazione e addestramento, al fine di garantire l’uso idoneo e sicuro dell’attrezzatura. Gli strumenti di formazione e addestramento sono infatti fondamentali al fine di ridurre il rischio di infortuni correlati all’utilizzo della strumentazione.
In aggiunta a quanto già indicato nell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, circa all’importanza di una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il nuovo decreto sottolinea come il Datore di Lavoro debba effettuare il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto delle normative di riferimento sia da parte di chi esegue formazione, sia da parte di chi riceve questa formazione.
Autore – Alfonso Toscano – RSPP, Consulente, Formatore in Sicurezza sul Lavoro