
Obbligo vaccinale Covid-19
27 Settembre 2021
Il governo ha istituito l’obbligo vaccinale per alcuni settori e ne ha definito, inoltre, le conseguenze in caso di non adempimento da parte dei lavoratori.
Quando è obbligatorio il vaccino Covid-19?
L’unico settore attualmente sottoposto all’obbligo di vaccinazione Covid-19 è quello sanitario.
È infatti obbligatorio che abbiano effettuato il vaccino tutti gli esercenti le professioni sanitarie o di interesse sanitario.
Le strutture nelle quali si è sottoposti a quest’obbligo sono quelle:
- socioassistenziali
- sociosanitarie
- sanitarie
- farmacie
- parafarmacie
- studi professionali (ambito sanitario)
Non c’è differenza se si tratta di strutture pubbliche oppure private.
Dal 10 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021), all‘obbligo vaccinale saranno sottoposti tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture indicate sopra, sia che siano interni sia che siano esterni.
Quali sono le sanzioni per chi non vuole vaccinarsi anti-Covid?
È stato richiesto, da parte di ASL, che tutte le strutture sanitarie (indicate al precedente paragrafo) inviino un elenco del personale operante all’interno della struttura.
Una volta ricevuto l’elenco l’ASL effettua, con i dati a propria disposizione, il controllo dell’avvenuta vaccinazione di tutti gli operatori per poi provvedere, in caso di mancata vaccinazione, nel seguente modo:
- ASL invita l’operatore alla somministrazione del vaccino definendo modalità e termini per adempiere all’obbligo
- Passato il termine entro il quale adempiere, ASL verifica l’osservanza o meno della prescrizione data. In caso di inosservanza, verrà data comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza
- Una volta ricevuta comunicazione dall’ASL, il Datore di Lavoro dovrà cambiare mansione all’operatore non vaccinato, facendogli svolgere attività che non necessitano di contatti con altri soggetti o attività che comportano rischio di contagio da SARS-CoV-2. La retribuzione dovuta sarà, di conseguenza, adeguata alle nuove mansioni.
- Laddove non sia possibile il cambio di mansione come previsto al punto precedente, il lavoratore verrà sospeso dal lavoro senza retribuzione. La sospensione non retribuita continuerà fino allo svolgimento della vaccinazione o fino alla fine dello stato di emergenza.
Per gli altri settori?
Per tutti gli altri settori lavorativi, al momento, non vige l’obbligo di vaccinazione anti-Covid.
L’unico obbligo è quello di possedere il Green Pass Covid-19:
- Dall’inizio dell’anno scolastico per l’accesso a tutte le strutture didattiche sia pubbliche che paritarie
- Dal prossimo 15 ottobre per l’accesso a tutti gli ambienti di lavoro, pubblici e privati.
Non sarà in vigore, pertanto, un obbligo vaccinale ma un obbligo di esibizione di certificazione verde per poter svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze.
Vediamo, di seguito, le modalità per ricevere il Green Pass Covid-19:
- A seguito di guarigione da Covid-19. Validità di 6 mesi dalla data di avvenuta guarigione.
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (anche salivare) con esito negativo al SARS-CoV-2. Validità di 48 ore (72 ore in alcuni casi) dal test.
- A seguito di prima dose di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data della seconda iniezione.
- Completamento intero ciclo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Validità di 12 mesi dalla data di completamento del ciclo (seconda dose o dose unica).