Mondo81_PSC_Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento

Che cos’è il PSC?

Il PSC, acronimo di Piano di Sicurezza e di Coordinamento, è una relazione tecnica in cui vengono esaminati tutti gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori all’interno di un cantiere: nel PSC vengono, infatti, analizzate le fasi lavorative svolte dalle diverse imprese e indicate le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi, con relativa stima dei costi per la sicurezza.

La redazione del PSC è obbligatoria quando più imprese operano dentro lo stesso cantiere, indifferentemente che questo sia pubblico o privato.

Il PSC  è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) durante la fase di progettazione dell’opera ed è parte integrante del contratto d’appalto: viene trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori e successivamente è di fondamentale importanza per la realizzazione del progetto (i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto descritto nel documento e possono presentare eventuali richieste di integrazione).

Sulla base del PSC, le imprese affidatarie ed i lavoratori autonomi elaborano il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nella fase esecutiva seguono le indicazioni ivi riportate.

A verificare che ciò avvenga è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).  Si sottolinea il fatto che CSP e CSE sono due figure distinte che possono essere svolte dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Contenuti minimi del PSC

Il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi, elencati all’interno dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008:

  1. Descrizione dell’opera, del cantiere e della zona in cui è collocato
  2. Nominativi dei soggetti con compiti di sicurezza tra cui:
    • Responsabile dei lavori
    • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
    • Qualora già nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
    • Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
  3. Relazione sull’organizzazione delle varie lavorazioni, le loro interferenze ed i rischi derivati
  4. Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
  5. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti
  6. Le misure di coordinamento relative all’utilizzo condiviso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  7. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi
  8. L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
  9. Il cronoprogramma delle lavorazioni ed entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno
  10. La stima dei costi della sicurezza.

 

PSC e sanzioni possibili

La mancata presentazione del PSC sospende l’efficacia del titolo abilitativo secondo il comma 10 dell’art. 90 del D.lgs. 81/08. Inoltre, essendo la presentazione di tale documento obbligo del Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione (secondo l’articolo 91 del D.lgs. 81/08) quest’ultimo – in caso di mancata presentazione – rischia l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67.

Altre sanzioni sono previste anche per il Committente dei Lavori, il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

[Fonti: D.lgs. 81/2008]

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