
Medico Competente e Covid-19: compiti e responsabilità
22 Luglio 2021
Prima di andare ad approfondire il tema del Medico Competente nella gestione del Covid-19, andiamo a ricapitolare le nozioni di base in merito.
Chi è il Medico Compente?
Il medico competente viene definito dalla normativa (art. 2 c.1 lett. h D.lgs. 81/08) con la seguente definizione: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Nella pratica è richiesto che il medico competente sia, in base ai titoli necessari, ai requisiti richiesti dalla normativa ed alla sua esperienza professionale, il referente nonché consulente fondamentale e collaboratore di Datore di Lavoro (DL) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in termini sanitari.
Quali sono i compiti del Medico Competente?
I compiti del Medico Competente (MC) possono essere sintetizzati in cinque punti fondamentali:
- Il MC deve essere interpellato in merito ai necessari e idonei dispositivi di protezione individuata (Art. 18 c. 1 lett. d) D.lgs. 81/08)
- Il MC deve osservare tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.lgs. 81/08 (Art. 18 c. 1 lett. g)
- Il MC deve ricevere dal Datore di Lavoro tutte le informazioni sui rischi lavorativi aziendali (Art. 18 c. 2)
- Il MC collabora alla valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla formazione e informazione dei lavoratori, alla organizzazione del primo soccorso ecc. (Art. 25 c. 1 lett. a)
- Il MC collabora alla valutazione di tutti i rischi durante il lavoro e ai necessari aggiornamenti della stessa (art. 29 c. 1)
Il Medico Competente è quindi incaricato di tutta l’attività di sorveglianza sanitaria. Come previsto dalla normativa “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Il Medico Competente deve essere però messo nelle condizioni di lavorare con il supporto del Datore di Lavoro che deve adempiere alle richieste in ambito sanitario del Medico Compente. Se da un lato il Datore di Lavoro ha l’esigenza che il medico rispetti i suoi obblighi, dall’altro lato ci sono obblighi richiesti dal Medico Competente a cui devono sottostare i lavoratori aziendali e, in particolar modo, il Datore di Lavoro.
Sorveglianza sanitaria e Covid-19
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in ambito Covid-19 è bene premettere che si è in presenza di un rischio biologico, in particolare con un virus del 3° gruppo.
Quello che deve fare, nella pratica, il Medico Competente in ambito Covid-19, è quanto elencato di seguito:
- La sorveglianza sanitaria all’interno delle aziende, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, deve continuare nella sua completezza purché vengano sempre rispettate tutte le misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’OMS. Il MC, dopo attenta valutazione e tenendo conto dell’andamento epidemiologico del territorio di intervento, dovrà svolgere quanto previsto dalla sua mansione. Il MC inoltre, ha un dovere informativo e formativo verso i lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Collabora con il DL, il RSPP e il RLS nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio da contagio.
- Attua la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista per la tutela dei lavoratori fragili.
- Può suggerire l’introduzione di effettuazione di screening/testing laddove siano ritenuti utili per il contenimento della diffusione del virus e per garantire la salute della popolazione lavorativa.
- Collabora con l’azienda e l’Autorità sanitaria competente per la definizione di eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19 per definire le eventuali quarantene necessarie.
- La riammissione al lavoro a seguito di infezione da SARS-CoV-2 avviene in osservanza della normativa in essere. Per i lavoratori risultati positivi a cui è seguito ricovero ospedaliero, il MC deve effettuare la visita medica prima del reintegro del lavoratore all’interno dell’azienda.
Vaccinazioni Covid-19
Per quanto concerne le vaccinazioni da farsi all’interno di un ambiente lavorativo, è stata emanata dai Ministeri del Lavoro e della Salute, in collaborazione con INAIL, una circolare apposita (n. 15126) in merito alle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
I Medici Competenti, attenendosi a quanto stabilito dalla circolare e nel rispetto della privacy dei lavoratori, possono collaborare nell’implementazione di un sistema di vaccinazione all’interno dell’azienda. Sistema vaccinatorio che rimane sempre in capo al Servizio Sanitario Regionale.