
Licenziamento valido se si violano le norme per la sicurezza
26 Aprile 2017
Con la sentenza n. 7338 del 22 marzo 2017 la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Ancona.
Lavoratore licenziato per aver eluso le misure di sicurezza
La vicenda riguarda un dipendente, assunto con il ruolo di responsabile della produzione, di una società della provincia di Ancona.
L’azienda ha licenziato per “giusta causa” il lavoratore per aver impiegato per un periodo di un mese e mezzo sei operai per turno, addetti alla macchina robot della isola di saldatura, al di fuori delle procedure di sicurezza e, anzi, indicando loro le modalità per eluderle.
La violazione della procedura di sicurezza contestata al lavoratore era di eccezionale gravità e consisteva nel far girare la tavola del robot, di larghezza pari a quella del box che lo ospitava, facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina e attivando il pulsante esterno con il braccio, così da aggirare la fotocellula di sicurezza dell’impianto. Operazione comportante il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti. Il lavoratore ha tentato di giustificare la violazione delle norme di sicurezza spiegando che la pratica adottata serviva per ridurre i tempi morti in fase di lavorazione e conseguentemente aumentare la produttività del settore.
Il ricorso del lavoratore licenziato
In funzione di giudice del lavoro, il tribunale di Ancora con una sentenza del 2013, ha accolto il ricorso del lavoratore dichiarando la illegittimità del licenziamento.
Nel 2014 una sentenza della Corte d’appello di Ancona, accogliendo l’appello proposto invece dall’azienda, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore al Tribunale.
Secondo la Corte di merito, la condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del Datore di Lavoro ed era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.
Per la cassazione della sentenza il lavoratore ha fatto ricorso, presentando sette motivi.
Tra i motivi articolati dal lavoratore c’era quello che la società non aveva dimostrato, sulla base dei documenti e delle prove orali acquisite, la responsabilità del dipendente per i fatti che gli sono stati imputati. Il lavoratore aveva infatti dedotto una violazione e una falsa applicazione dell’articolo 2697 cc.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 7338/2017 ha ritenuto i motivi inammissibili ed ha rigettato il ricorso fatto dal lavoratore.
Nel momento in cui il lavoratore tiene comportamenti che possono essere qualificati come grave negazione della fiducia del Datore di Lavoro, il licenziamento è considerabile per giusta causa.
Quando si ha a che fare con la tutela e la sicurezza dei lavoratori infatti, bisogna dare un peso maggiore all’affidabilità e alla fiducia riposte nel lavoratore stesso.
Ricordiamo inoltre che la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori è considerato un principio assoluto dalla Costituzione.
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[Fonti: ilsole24ore.com]