
Infortunio in itinere: il rischio stradale e la sua prevenzione
29 Agosto 2017
L’articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000 dedicato alle “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” definisce che è tutelato l’infortunio che accade a persone assicurate durante il tragitto casa-lavoro, quello che viene definito anche infortunio in itinere.
COS’È L’INFORTUNIO IN ITINERE
L’infortunio in itinere è quello che può succedere al lavoratore:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro;
- Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro;
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
QUAL È IL “NORMALE PERCORSO” PER POTER ESSERE RISARCITO?
Il normale percorso casa-lavoro è considerato quello più breve e diretto. Nel momento in cui vengano fatte deviazioni, in caso di incidente, non si viene risarciti dall’assicurazione, fatto salvo alcune eccezioni.
QUALI INTERRUZIONI E DEVIAZIONI DEL PERCORSO RIENTRANO NELLA COPERTURA ASSICURATIVA?
Le uniche interruzione e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
L’INFORTUNIO IN ITINERE VIENE RISARCITO ANCHE SE SI UTILIZZA UN MEZZO PRIVATO?
È risarcito dall’assicurazione, l’infortunio in itinere avvenuto con un mezzo privato solo nel caso in cui il suo utilizzo possa considerarsi necessitato, ovvero se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Non sono coperti da assicurazione gli infortuni causati:
- dall’abuso di alcolici e psicofarmaci;
- dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida;
- dalla violazione del codice della strada da parte del conducente.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE
È bene ricordare che, come indicato dall’art. 28 del D.lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nessuno escluso.
Uno dei rischi che più spesso viene dimenticato dalle aziende è il rischio stradale. Da questa mancanza emerge l’esigenza di sensibilizzare i lavoratori sulla guida sicura, mediante corsi di formazione.
Un’attività formativa di questo tipo può portare diversi vantaggi, sia nell’ambito sociale (per evitare feriti/morti in incidenti stradali), sia in termini economici per diversi enti, tra cui:
- Lo Stato (assistenza sanitaria da effettuare);
- L’impresa (OT24: riduzione del tasso di tariffa INAIL);
- Le assicurazioni (rimborsi da pagare);
- Il lavoratore (benefit personale);
- La tutela dell’ambiente (risparmio carburante, usura gomme, …).
Spesso le cause di incidenti gravi sono da ricondursi a motivi comportamentali, per mancanza di informazione, formazione e addestramento alla guida.
Rientriamo dunque in quello che viene definito rischio generico della strada che, come specificato dalla Corte di Cassazione, può diventare però rischio specifico di lavoro.
Come effettuare la formazione?
Con l’approdo di nuovi automezzi intrinsecamente sicuri, la formazione sulla guida dovrà avere una finalità diversa: bisognerà prevenire i rischi e gli incidenti.
Un’attività formativa dedicata serve al lavoratore per adattarsi al veicolo che deve utilizzare, in qualsiasi situazione e tenendo conto di eventuali caratteristiche specifiche del mezzo (cambio, trazione, ecc.).
Sarà inoltre fondamentale, nell’attività informativa e formativa:
- Aumentare la conoscenza e la competenza del lavoratore: saper scegliere il mezzo più adatto all’attività che deve svolgere, saper selezionare eventuali accessori che possono essere utili, saper selezionare le caratteristiche tecniche del veicolo, ecc.;
- Supportare il datore di lavoro nella divisione degli automezzi e nel comunicare con il lavoratore.
I lavoratori dovranno essere consapevoli:
- Dei propri limiti fisici;
- Che il multitasking alla guida è solo un’imprudenza;
- Di cos’è la distrazione cognitiva;
- Dei colpi di sonno e degli aspetti legati all’alimentazione;
- Dei comportamenti che portano stati di collera e stress.
Si ricorda infine l’importanza dell’attenzione alla guida e dell’alterazione dovuta a alcool e droghe.
Per ultima, ma non per importanza, si cita la necessità che il Datore di Lavoro dia delle linee guida da seguire e che vengano svolte delle prove pratiche atte ad aumentare l’abilità dei lavoratori.
Per evitare incidenti, anche causati da altri, ecco alcune indicazioni da seguire:
- Essere prevedibili alla guida
- Mantenere lo sguardo mobile
- Mantenere la distanza di sicurezza
- Utilizzare mezzi in perfetta efficienza
- Non permanere negli angoli ciechi
- Rispettare le esigenze del proprio corpo
- Comunicare con gli altri veicoli preventivamente
- Saper leggere l’asfalto per aquaplaning, cambio di aderenza, ecc.
Un breve filmato di NAPO ci farà vedere alcuni rischi che si possono correre durante l’attività lavorativa alla guida.
Clicca qui per vedere il filmato!
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[Fonti: D.lgs. 38/2000, ilsole24ore.com, inail.it, puntosicuro.it]