Con l’arrivo della bella stagione andiamo ad analizzare uno dei rischi che sono correlati all’aumento delle temperature, il rischio microclima.  

Il rischio microclima può essere particolarmente rilevante nei luoghi di lavoro all’aperto e, in particolar modo, durante la stagione estiva o quella invernale. Durante questi periodi i lavoratori possono essere esposti a condizioni climatiche molto severe con possibili conseguenze come la riduzione della produttività e l’aumento della probabilità di infortuni o problemi di salute dei lavoratori. 

Per sensibilizzare su quanto le condizioni microclimatiche possano inficiare sull’attività lavorativa, la Direzione regione INAIL della Campania ha elaborato un documento denominato La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute.” 

La valutazione del rischio microclima 

È bene fare una premessa specificata dal Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 nel quale si inserisce il microclima tra i rischi fisici da valutare. A differenza degli altri rischi fisici (rumore, vibrazioni, ecc.), il microclima non ha però delle indicazioni univoche date dalla normativa su come valutare il rischio stesso.  

Il D.lgs. 81/08 Testo Unico della Sicurezza sul lavoro identifica come rischi fisici i seguenti: rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, infrasuoni, ultrasuoni e atmosfere iperbariche. Tutti questi rischi devono essere abbassati o, laddove possibile, rimossi introducendo diversi tipi di misure tra cui: 

  • corretta progettazione e pianificazione dei processi lavorativi sul luogo di lavoro; 
  • riduzione della presenza di agenti fisici nell’ambiente di lavoro in base alle necessità lavorative; 
  • diminuzione della durata e dell’intensità di esposizione; 
  • restrizione al minimo del numero dei lavoratori potenzialmente esposti; 
  • corretta formazione ed informazione dei lavoratori; 
  • somministrazione di attrezzature adeguate alla specifica attività e indicazione delle relative procedure di manutenzione; 
  • determinazione di idonee misure tecnico-organizzative. 

La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale o laddove dovessero esserci modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. 

Inquadramento normativo 

Il D.lgs. 81/2008 al titolo VIII in particolare all’art. 180 definisce, come già definito sopra, il microclima come uno degli agenti di rischio fisico. Non esistendo, all’interno del titolo VIII, un capo dedicato al microclima, si applicano le disposizioni generali previste dagli articoli 181 – 186.  

A questo proposito il documento sottolinea quanto specificato in generale dall’art. 28 e ripreso, per quanto concerne i rischi, fisici dall’art. 181 ovvero l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro, compresi quindi anche quelli legati al microclima. 

Come per tutti i rischi, sarà necessario individuare le idonee misure preventive e protettive per abbassare il più possibile il rischio. 

I lavoratori espositi a rischi fisici durante l’attività lavorativa, dovranno inoltre essere informati e formati in relazione alla valutazione dei rischi.  

L’attività informativa e formativa deve essere particolarmente rilevante laddove, per l’esposizione al rischio fisico al quale sono soggetti, i lavoratori siano sotto sorveglianza sanitaria. 

Oltre a quanto indicato dal titolo VIII, il D.lgs. 81/2008 tratta di microclima anche nell’allegato IV (Luoghi di lavoro) nel quale viene chiesta la conformità dei luoghi di lavoro a quanto indicato all’interno dell’allegato stesso. In particolare si tratta di microclima ai punti 1.9.2 e 1.9.3 dell’allegato che vengono inseriti di seguito: 

 1.9.2. Temperatura dei locali 

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. 

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. 

1.9.3 Umidità 

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche. 

Microclima nelle strutture sanitarie e nelle scuole 

Per quanto riguarda invece il rischio microclima all’interno di strutture sanitarie e nelle scuole, bisognerà tenere in considerazione, oltre alle normative di cui abbiamo parlato sopra anche di due specifiche norme di legge, ovvero: 

  • Legge 11 gennaio 1996, n. 23. 

“Norme per l’edilizia scolastica” 

  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37. 

“Atto d’indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture politiche e private” 

Scarica qui il documento INAIL, Direzione regionale Campania, La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute 

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla valutazione del rischio microclima e le misure di prevenzione e protezione da adottare, CONTATTACI! 

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