Mondo81_Come_gestire_la_sicurezza_dei_volontari_ok

Dall’introduzione del D.lgs. 81/2008, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono state diverse modifiche ed integrazioni per migliorare la gestione dei lavoratori aziendali.

In particolar modo, parliamo oggi del mondo del volontariato, mondo che, in termini di sicurezza sul lavoro, risulta paragonabile a quello dei lavoratori dipendenti, da gestire quindi in maniera adeguata.

Un aiuto per gestire i volontari

In questo senso si è mosso il CSV (Centro di Servizio per il Volontario) di Belluno, redigendo una guida per sostenere, promuovere e valorizzare la gestione dei volontari. Guida dal nome “Voglio essere sicuro. La sicurezza nel mondo del volontariato”

Com’è strutturata la guida

La guida è divisa in 5 parti:

  • Organigramma e mansioni
  • Informazione, formazione e addestramento
  • Dispositivi di Protezione Individuale
  • Impianti, attrezzature, locali
  • Sorveglianza sanitaria

È necessario innanzitutto specificare che la guida spiega e specifica gli obblighi e le responsabilità delle realtà composte da soli volontari. Nel momento in cui ci sia anche solo un dipendente (indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla retribuzione), l’azienda dovrà in ogni caso seguire tutti gli obblighi stabiliti dal D.lgs. 81/2008, che saranno applicabili anche ad eventuali volontari che lavorano per l’azienda.

Organigramma e mansioni

È innanzitutto fondamentale identificare all’interno delle associazioni le figure direttive ed il rappresentante legale che, il più delle volte, è il presidente.

La persona identificata come rappresentante legale sarà anche considerata anche Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro, con relative responsabilità annesse.

Informazione, formazione e addestramento

Sotto il punto di vista informativo, formativo e di addestramento il D.lgs. 81/2008 equipara i volontari ai lavoratori autonomi dicendo in tal senso che questo tipo di lavoratori sono liberi di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Bisogna però tenere conto anche di altri tre fattori:

  1. La presenza di leggi specifiche che regolamentano la formazione dei volontari (es. per i volontari della protezione civile sono in vigore delle leggi regionali)
  2. La presenza di convenzioni o accordi con strutture pubbliche o private (può capitare che le strutture richiedano una formazione sulla sicurezza specifica riguardante i rischi legati all’attività svolta dai volontari)
  3. La valutazione dei rischi (per capire se, in base alle attività svolte, siano presenti rischi per cui la formazione e l’addestramento risultino obbligatori per legge o consigliati).

 

Dispositivi di Protezione Individuale

Bisogna innanzitutto premettere che il D.lgs. 81/2008 privilegia l’utilizzo di misure di prevenzione e di protezione collettiva, cercando di eliminare dal principio ogni tipo di pericolo.

Laddove questo non sia possibile si interviene utilizzano Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)L’obbligo di utilizzo di questi dispositivi non esclude nessuno, nemmeno i volontari.

Impianti, attrezzature, locali

Per gestire tutto quello che viene definito “infrastruttura” si ricorda che sono in vigore leggi che rendono obbligatori una serie di controlli e di requisiti minimi di sicurezza per l’utilizzo di impianti, attrezzature e locali. Viene da sé quindi che i locali dovranno essere stabili e possedere il certificato di agibilità, gli impianti dovranno essere a norma e soggetti ad apposita manutenzione e le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa di riferimento.

Sorveglianza sanitaria

Il D.lgs. 81/2008 definisce la sorveglianza sanitaria come “insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa“. Di conseguenza varrà la stessa considerazione per la sorveglianza sanitaria dei volontari, tenendo conto della valutazione dei rischi e della relativa esposizione dei lavoratori ad essi.

È importante chiarire che la sorveglianza sanitaria, come la formazione, sono attività per cui il volontario può scegliere di beneficiarne o meno. Bisogna anche valutare, in base alle attività svolte, l’effettivo bisogno della sorveglianza sanitaria – che non è obbligatoria quando i rischi sono molto bassi.

Casi particolari di associazioni di volontariato

Per le associazioni di:

  • Volontari della protezione civile
  • Volontari della Croce Rossa Italiana
  • Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
  • Volontari dei Vigili del Fuoco

 

Le normative da seguire sono altre, il DM 13/04/2011 e il DPCM del 12/01/2012.

Queste associazioni dovranno individuare i lavoratori che svolgono attività di volontariato in cui sono presenti rischi specifici per cui è prevista la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere quindi loro applicata.

SCARICA QUI LA GUIDA DEL VOLONTARIO

Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti che possono aiutare a gestire un’associazione di volontari

 

Hai bisogno di aiuto per la gestione dei volontari che lavorano per la tua realtà? Rivolgiti al nostro team!

 

[Fonti: Voglio essere sicuro. La sicurezza nel mondo del volontariato]

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