DVR-Sicurezza del lavoro

Come previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha, tra gli obblighi NON DELEGABILI, quelli di valutare tutti i rischi aziendali con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In tutte le aziende aventi almeno un lavoratore, è pertanto obbligatorio provvedere alla redazione del DVR aziendale.

In alcune aziende, il Datore di Lavoro può provvedere ad una redazione “semplificata” del DVR applicando quelle che vengono definite procedure standardizzate.

 

Quali aziende possono usare le procedure standardizzate?

La valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate può essere effettuata solo in aziende che rientrano in due categorie ben definite dalla normativa, ovvero:

  • Aziende fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’ 31 comma 6, lettere a, b, c, d del D.lgs.81/08*
  • Aziende fino a 50 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all’ 31 comma 6, lettere a, b, c, d del D.lgs.81/08* ed escluse le aziende che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e amianto.

* Le aziende indicate nelle lettere del comma 6 appartengono alle seguenti categorie:

  1. aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni
  2. nelle centrali termoelettriche
  3. negli impianti e installazioni nucleari di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni
  4. aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni

 

Come si effettua la valutazione con le procedure standardizzate?

La valutazione con procedure standardizzate può essere schematizzata in quattro passaggi:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività svolte e delle mansioni presenti;
  • individuazione dei pericoli presenti in azienda
  • valutazione dei rischi associati a pericoli ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • definizione del programma di miglioramento

 

Quali sono le sanzioni per la mancata o incompleta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

La mancata o incompleta valutazione dei rischi può comportare sanzioni alle figure della sicurezza presenti all’interno dell’azienda.

In particolare, le sanzioni che possono essere date per inadempienze dal punto di vista documentale sulla valutazione dei rischi, le vediamo elencate, per ogni articolo violato, di seguito.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla valutazione dei rischi, CONTATTACI!

 

ARTICOLO VIOLATO VIOLAZIONE SANZIONE
Art. 28 comma 2 lettera a) Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art. 28 comma 2 lettera b) Mancanza delle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17 comma 1 lettera 1 Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art. 28 comma 2 lettera c) Mancanza del programma di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art. 28 comma 2 lettera d) Mancanza dell’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art. 28 comma 2 lettera e) Mancanza dell’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art. 28 comma 2 lettera f) Mancanza dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

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