Mondo81_DUVRI_cosa_è_quando_serve

Nel caso in cui un datore di lavoro commissioni a terzi (sia aziende che lavoratori autonomi) una lavorazione, deve rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 26 del D.lgs. 81/08 comma 1 lettera a).

Da un lato c’è l’obbligo di richiedere all’impresa/lavoratore autonomo:

  • Certificato iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

 

Dall’altro lato c’è quello di trasmettere all’impresa/lavoratore autonomo informazioni dettagliate circa:

  • organizzazione aziendale;
  • rischi specifici presenti nelle aree di lavoro oggetto di appalto;
  • fasi lavorative da eseguire;
  • modalità di gestione delle emergenze;
  • uso di sostanze o materiali pericolosi.

 

Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando il DUVRI.

Cos’è il DUVRI?

DUVRI è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: si tratta di un piano di coordinamento in cui, secondo l’articolo 26 del D.lgs. 81/08, vengono elencate le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze nel caso di affidamento di lavori, servizi, forniture ad un’impresa (o a lavoratori autonomi) all’interno della propria azienda.

Caratteristiche del DUVRI

Il DUVRI è un documento:

  • UNICO: ne viene redatto uno per tutti gli appalti;
  • DINAMICO: viene aggiornato in funzione:
    • all’evoluzione dei lavori;
    • alla partecipazione di nuove imprese o lavoratori autonomi;
    • all’insorgenza di nuovi rischi da interferenze.
  • INDIPENDENTE: non fa parte del DVR, è un documento a sé stante.

 

Nel DUVRI vengono, quindi, messi in relazione i rischi già presenti nel luogo di lavoro (già valutati nel DVR aziendale) e quelli introdotti dall’impresa/lavoratore che svolge l’attività.

Quali rischi si possono trovare all’interno del DUVRI?

Si individuano i seguenti Rischi interferenti:

  • In entrata = Rischi immessi nel luogo di lavoro dall’appaltatore;
  • In uscita = Rischi già presenti nel luogo di lavoro;
  • Da contiguità fisica e di spazio = Rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative di committente e appaltatore;
  • Da commissione = Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente all’appaltatore.

 

Quali interferenze si possono verificare?

Nell’elaborazione del DUVRI possiamo trovarci in una di queste situazioni:

  1. Assenza di interferenza spaziale e temporale
  2. Interferenza temporale
  3. Interferenza spaziale
  4. Interferenza spaziale e temporale

 

Quando non bisogna fare il DUVRI?

Non è necessario redigere il DUVRI quando:

  • L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo presta un’attività intellettuale;
  • L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge un’attività di mera fornitura di materiali e/o attrezzature;
  • L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge lavori che durano meno di cinque uomini/giorno e non sono presenti rischio di incendio elevato o lavori in spazi confinati o con presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive o lavorazioni elencate all’allegato XI del D.lgs. 81/08.

 

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[Fonti: D.lgs. 81/08; www.inail.it]

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