
DUVRI: cos’è e quando utilizzarlo
18 Luglio 2018
Nel caso in cui un datore di lavoro commissioni a terzi (sia aziende che lavoratori autonomi) una lavorazione, deve rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 26 del D.lgs. 81/08 comma 1 lettera a).
Da un lato c’è l’obbligo di richiedere all’impresa/lavoratore autonomo:
- Certificato iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Dall’altro lato c’è quello di trasmettere all’impresa/lavoratore autonomo informazioni dettagliate circa:
- organizzazione aziendale;
- rischi specifici presenti nelle aree di lavoro oggetto di appalto;
- fasi lavorative da eseguire;
- modalità di gestione delle emergenze;
- uso di sostanze o materiali pericolosi.
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando il DUVRI.
Cos’è il DUVRI?
DUVRI è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: si tratta di un piano di coordinamento in cui, secondo l’articolo 26 del D.lgs. 81/08, vengono elencate le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze nel caso di affidamento di lavori, servizi, forniture ad un’impresa (o a lavoratori autonomi) all’interno della propria azienda.
Caratteristiche del DUVRI
Il DUVRI è un documento:
- UNICO: ne viene redatto uno per tutti gli appalti;
- DINAMICO: viene aggiornato in funzione:
- all’evoluzione dei lavori;
- alla partecipazione di nuove imprese o lavoratori autonomi;
- all’insorgenza di nuovi rischi da interferenze.
- INDIPENDENTE: non fa parte del DVR, è un documento a sé stante.
Nel DUVRI vengono, quindi, messi in relazione i rischi già presenti nel luogo di lavoro (già valutati nel DVR aziendale) e quelli introdotti dall’impresa/lavoratore che svolge l’attività.
Quali rischi si possono trovare all’interno del DUVRI?
Si individuano i seguenti Rischi interferenti:
- In entrata = Rischi immessi nel luogo di lavoro dall’appaltatore;
- In uscita = Rischi già presenti nel luogo di lavoro;
- Da contiguità fisica e di spazio = Rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative di committente e appaltatore;
- Da commissione = Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente all’appaltatore.
Quali interferenze si possono verificare?
Nell’elaborazione del DUVRI possiamo trovarci in una di queste situazioni:
- Assenza di interferenza spaziale e temporale
- Interferenza temporale
- Interferenza spaziale
- Interferenza spaziale e temporale
Quando non bisogna fare il DUVRI?
Non è necessario redigere il DUVRI quando:
- L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo presta un’attività intellettuale;
- L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge un’attività di mera fornitura di materiali e/o attrezzature;
- L’Impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge lavori che durano meno di cinque uomini/giorno e non sono presenti rischio di incendio elevato o lavori in spazi confinati o con presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive o lavorazioni elencate all’allegato XI del D.lgs. 81/08.
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[Fonti: D.lgs. 81/08; www.inail.it]