
Divisa e dispositivi di protezione individuale: le differenze
26 Marzo 2016
In ambito lavorativo anche gli indumenti possono essere particolarmente rilevanti e fondamentali, specialmente se non si tratta di semplici capi studiati per conferire al personale un look riconoscibile ed omogeneo, ma di dispositivi di protezione realizzati e studiati con lo scopo di proteggere da potenziali rischi.
Indumenti di lavoro e DPI
La differenza tra queste due categorie di indumenti è fondamentale e comporta procedure, responsabilità e conseguenze molto diverse tra loro. In primo luogo i DPI o dispositivi di protezione individuale sono trattati nel D.lgs. 81/2008, in particolare al Titolo III, Capo II dove si specifica che: “quando tutto il possibile è stato fatto (in termini di organizzazione del lavoro e di adozione di mezzi di prevenzione e protezione collettiva) per eliminare o ridurre al minimo i rischi, e rimane tuttavia un certo rischio a carico del singolo lavoratore, allora si deve obbligatoriamente ricorrere al dispositivo di protezione individuale”.
Perché, spesso, i DPI non vengono indossati?
Questo perché tali dispositivi possono, in alcuni casi, risultare anche fastidiosi per chi li deve portare limitandone i movimenti. Ecco perché vengono considerati come una misura estrema da adottare solo in mancanza di mezzi di protezione alternativi. In ogni caso i DPI vengono realizzati per essere adeguati alle condizioni di lavoro e commisurati alle esigenze del lavoratore. Inoltre, i vari dispositivi devono essere tra loro compatibili e fungere da reale protezione per il dipendente.
Ma in quali casi parliamo di DPI?
I dispositivi di protezione individuale hanno una specifica funzione protettiva, sono certificati, marchiati CE e autorizzati da un’autorità tecnica che li ha esaminati, sono appropriati all’uso, personalizzabili e confortevoli. Un esempio? Parliamo di guanti, elmetti di protezione, visiere, tute, scarpe di sicurezza, occhiali per protezione da schegge, ecc. Il loro utilizzo è dettato dall’ambiente di lavoro, dai rischi e dall’attività svolta dal lavoratore.
Inoltre l’adozione di tali accessori è obbligatoria:
- Per il datore di lavoro che deve fornirli ai dipendenti, predisporre un’adeguata formazione che insegni loro come e quando utilizzarli, registrarne la consegna e monitorare che vengano correttamente usati;
- Per i lavoratori che per DPI di III categoria e per gli otoprotettori (come tappi e cuffie) devono sottoporsi alla formazione obbligatoria, che devono osservare le disposizioni in materia di sicurezza ed utilizzare i DPI in modo adeguato.
E se i DPI non vengono indossati?
Le conseguenze in caso di inadempienza possono essere molto salate: nel caso del datore di lavoro si può rientrare nell’ambito di procedure penali, nel caso dei dipendenti sono previsti richiami e sanzioni pecuniarie nonché, in caso di infortunio, il non riconoscimento dello stesso.
Quando invece parliamo degli indumenti da lavoro, facciamo riferimento a capi che possono avere 3 scopi: proteggere (ad esempio dal freddo), identificare un ruolo e abbigliare. Nel primo caso parliamo di DPI qualora gli indumenti di lavoro siano “specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.” (art. 74) Negli altri casi invece non rientriamo nel D.lgs. 81/2008 e l’obbligo di indossare i capi è definito unicamente dal datore di lavoro e dalla policy aziendale.
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[Fonti: Puntosicuro.it, Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo“]