SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I RISCHI IN GRAVIDANZA

Tra i rischi lavorativi da valutare, in particolare per quanto riguarda la differenza di genere, rientra quello delle lavoratrici che si trovano in gravidanza.

La gravidanza, infatti, è un periodo molto particolare per una donna e, in base all’attività lavorativa svolta, ci possono essere dei rischi per la salute sia della lavoratrice sia del bambino.

 

La normativa per tutelare le lavoratrici gestanti

Per la tutela delle lavoratrici è stata istituita una normativa specifica, il D.lgs. 151/2001.

Il D.lgs. 151/2001 è definito “Testo unico a tutela della maternità e paternità” e, oltre a disciplinare i congedi, i riposi ed i permessi, tutela la salute e la sicurezza delle lavoratrici sia in gravidanza sia dopo il parto.

Il testo unico di tutela della maternità e paternità prevede che la lavoratrice non svolga attività lavorativa nel periodo che va da 2 mesi prima la data presunta del parto a 3 mesi successivi al parto.

È necessario sapere poi che ci sono delle indicazioni specifiche per quanto concerne:

  • La valutazione del rischio
  • La proibizione di adibire la lavoratrice a lavori vietati
  • Il divieto di lavoro notturno
  • L’astensione anticipata del congedo di maternità. Nei casi in cui ci siano complicanze nella gestazione oppure quando le condizioni di lavoro siano a rischio e la lavoratrice non possa essere cambiata di mansione.

Nel dettaglio la tutela delle lavoratrici copre tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino.

Nel momento in cui la lavoratrice mette a conoscenza il Datore di Lavoro della gravidanza, quest’ultimo dovrà attuare subito le misure di prevenzione e protezione adeguate.

 

Lavori vietati in gravidanza

Alcune attività lavorative particolarmente pericolose, faticose o insalubri, hanno il divieto di essere effettuate durante il periodo di gravidanza e per un periodo post parto che può arrivare fino a sette mesi.

I fatti di rischio che costituiscono rischio sono:

  • Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.)
  • Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute
  • Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio)
  • Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esigo sforzo
  • Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni
  • Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)
  • Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman)
  • Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)
  • Lavoro notturno

 

Particolarità lavoro notturno

In presenza di attività lavorative svolte tra le 24 e le 6 (lavoro notturno) vige il divieto assoluto di adibire a tale attività le lavoratrici gestanti e madri dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

Non possono essere obbligati a svolgere lavoro notturno, in caso di richiesta esplicita anche i seguenti lavoratori:

  • Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
  • Lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
  • Lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).

Tabella riassuntiva di astensione da lavoro per gravidanza

Andiamo di seguito ad inserire, in base ai rischi lavorativi, quanto indicato dal testo unico di tutela D.lgs. 151/01.

 

POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell’orario lavorativo) Divieto Non c’è divieto
Attività in posizione seduta fissa Divieto a partire dalla fine del sesto mese di gestazione Non c’è divieto
Ripetuti piegamenti e rotazione del busto Divieto Non c’è divieto
Lavori su scale, impalcature e pedane Divieto Non c’è divieto

 

RISCHI FISICI
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

Esposizione a rumore Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è ≥ di 80 Db Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è≥di85Db
Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti…) Divieto Non c’è divieto
Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio) Divieto Divieto qualora il

livello di esposizione sia uguale o maggiore

al livello di azione.

Lavoro con utilizzo di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al corpo intero) Divieto Divieto qualora il

livello di esposizione sia uguale o maggiore

al livello di azione

Lavoro con macchina mossa a pedale Divieto Non c’è divieto
Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici >10°C Divieto Divieto

 

RISCHI FISICI
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

Esposizione a discomfort termico In relazione alla valutazione del rischio In relazione alla valutazione del rischio
Esposizione a radiazioni non Ionizzanti

 

Divieto Divieto se l’esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all’ art. 208 D.lgs. 81/2008.
Radiazioni ottiche Divieto In relazione alla Valutazione
Esposizione a radiazioni Ionizzanti Divieto Divieto

 

RISCHI CHIMICO E CANCEROGENO
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

RISCHIO CHIMICO (Titolo IX D.lgs. 81/08) Divieto Divieto
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Divieto Divieto

 

RISCHI BIOLOGICO
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

RISCHIO BIOLOGICO Divieto Divieto

 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi) Divieto Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Sforzi fisici – colpi –urti Divieto Non c’è divieto
Rischio reazioni improvvise e violente Divieto Divieto
LAVORO NOTTURNO Divieto Divieto. Fino al compimento di un anno di età̀ del bambino

 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE IN GRAVIDANZA PUERPERIO

(fino a sette mesi dopo il parto)

STRESS LAVORO CORRELATO Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso” Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso”

 

Nella valutazione del periodo di astensione dal lavoro, quando non è previsto un periodo definito di divieto, sarà comunque necessario fare riferimento al medico competente MC (se presente in azienda) oppure, laddove le mansioni aziendali non richiedano la presenza del MC, del medico specialista al quale ci si è affidati per la gravidanza.

 

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