
Criticità della valutazione del rischio chimico
25 Gennaio 2023
Criticità della legislazione italiana, sui limiti di esposizione professionale degli agenti chimici
Abstract
L’articolo ha lo scopo di illustrare i limiti della normativa italiana, in merito ai livelli di esposizione professionale degli agenti chimici, necessari ai fini della valutazione del rischio chimico. Analizzando vari contesti e settori in cui decade il decreto 81/08, ci si sofferma sulla gestione della valutazione del rischio chimico, demandando l’obbligo da parte del datore di lavoro ad una più corretta ed approfondita valutazione.
La normativa di riferimento
La legislazione italiana, in merito ai limiti di esposizione professionale, è l’Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.
La valutazione del rischio chimico presenta notevoli difficoltà. È un dato di fatto: a partire dalla definizione/scelta di una metodologia di valutazione adeguata ed efficace ed infine all’individuazione delle corrette misure di sicurezza (di carattere collettivo ed individuale), alla scelta della metodologia di valutazione, alla scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), lasciata al datore di lavoro, nel rispetto dei requisiti imposti dal d. lgs. 81/08; per non parlare della normativa di riferimento, a rendere il quadro ancora più complesso:
- Regolamento N. 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling, Packaging) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele chimiche di prodotti pericolosi
- Regolamento N. 1907/2006 “REACH”(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) che introduce importanti novità sul tema del rischio chimico, tra le quali: la riclassificazione delle sostanze chimiche, scenari di esposizione previsti nella Scheda di Sicurezza estesa (e-SDS) diversi da quelli previsti nelle condizioni di impiego in azienda e che devono essere considerati dal Datore di Lavoro.
La normativa italiana attuale (Titolo IX del D. Lgs. 81/08) rimanda l’obbligo al DATORE DI LAVORO, di rispettare e valutare i rischi derivanti dalla presenza, dall’utilizzo dalla manipolazione e dall’immagazzinamento di sostanze pericolose.
Limiti di esposizione professione degli agenti chimici
Il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione (nel caso in cui l’agente chimico di interesse NON compaia nella normativa italiana), i valori limite riportati nelle direttive UE (TLV – Threshold Limit Value -valore limite di soglia) non ancora recepite dalla legislazione italiana e i valori fissati dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali (ACGIH), di seguito riportati:

Parallelamente ai TLV esistono, i livelli di dose-risposta, che sono rilevati a seguito di ricerche nel campo della tossicologia, il cui scopo
- DNEL (Derived No Effect Level): livello di esposizione stimato al di sopra del quale gli uomini non devono essere esposti;
- PNEC (Predicted No Effect Concentration): usato nella caratterizzazione del rischio ambientale, obbligatoria nel regolamento “REACH” Reg. 1907/06).
- NOAEL – No-Observed Adverse Effect Level: livello senza effetto avverso osservabile;
- LOAEL – Lowest Observed Adverse Effect Level: indicatori di tossicità della dose di sostanza chimica, alla quale non vi sono incrementi significativi di effetti nocivi;
- IDLH – Immediately Dangerous to Life and Health: indicante la concentrazione di sostanza immediatamente pericolosa per la vita o la salute;
- MAK, “concentrazioni massime ammissibili”, ossia, valore medio ponderato su una giornata di lavoro di otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore).
Dagli studi di tossicologia (tossicità acuta e cronica), si possono definire i seguenti:

Conclusioni
All’interno di questo scenario è auspicabile, da parte delle Amministrazioni di competenza, una più concreta armonizzazione del decreto-legge alle normative europee e internazionali, per una migliore conoscenza dei parametri di tossicologici dei prodotti chimici, senza parlare delle schede di sicurezza che dovrebbero essere aggiornate periodicamente in funzione dell’evoluzione di nuovi parametri e standard lasciando l’onere al Datore di lavoro di individuare detti parametri attraverso ricerche e pubblicazioni internazionali.